Art. 6.

      1. Dopo l'articolo 133 della Costituzione è inserito il seguente:

      «Art. 133-bis. - Ai fini dell'adozione degli Statuti di autonomia provinciale i cittadini delle province interessate presentano un apposito progetto di legge costituzionale, redatto in articoli, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 71, secondo comma. Il progetto di legge costituzionale deve essere corredato da una relazione illustrativa delle caratteristiche comunitarie territoriali, socio-demografiche, storiche e culturali, nonché dello sviluppo economico della Provincia e della capacità contributiva globale per la quale viene chiesta l'attribuzione dello Statuto di autonomia.
      Il Presidente e il Consiglio della Provincia per la quale si chiede l'adozione dello Statuto di autonomia devono inviare alla Camera presso la quale il progetto di legge costituzionale è stato presentato, entro dieci giorni dalla medesima data di presentazione, disgiuntamente tra loro e nella forma di cui all'articolo 50, il loro parere, obbligatorio ma non vincolante, sul merito del progetto di legge costituzionale presentato dai cittadini».